Consigliera di Parità
Informazioni sulla Consigliera di Parità
LEGGE ISTITUTIVA
La figura della Consigliera di Parità è stata istituita con la Legge 125/91. Le funzioni della Consigliera sono state precisate nel Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
DOVE SI TROVA
La Consigliera di Parità riceve presso la Provincia di Rovigo nella giornata di martedì dalle ore 8.30 alle 13.00 previo appuntamento. La consulenza è gratuita.
Per fissare un appuntamento la segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
tel. 0425 386441 oppure e-mail: consigliera.parita@provincia.rovigo.it
CHI E’
- E' un pubblico ufficiale;
- E’ un ufficio autonomo;
- E' nominata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità;
- Fa parte della Commissione Provinciale Lavoro e della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità.
Compiti e Funzioni
La Consigliera di Parità svolge un’importante funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, opportunità e non discriminazione per donne e uomini sia nell’accesso al lavoro che sui luoghi di lavoro.
Si occupa della tutela di lavoratori e di lavoratrici nelle ipotesi di
discriminazioni, che la legge n. 903/1977 e l'art. 4 della L.
125/91 distinguono in discriminazioni dirette e indirette
("qualsiasi atto, fatto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole").
Ha l’obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui
viene
a conoscenza.
Può ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, su
delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi
promossi dalla stessa. Quando il/la ricorrente fornisce elementi di fatto -
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a
fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
Qualora la consigliera di parità rileva l'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori diretti o indiretti, anche quando non siano
individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei
commi 8 e 10, può chiedere all'autore della discriminazione di predisporre
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non
superiore a 120 giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere
da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato
idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera di parità
promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in
funzione di giudice del lavoro.
Per lo svolgimento dei propri compiti può chiedere all’Ispettorato del
Lavoro di acquisire le informazioni necessarie presso i datori di lavoro.
Deve presentare un rapporto annuale sulla propria attività al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per le pari Opportunità.
Chi può rivolgersi alla Consigliera di Parità
Tutte le lavoratici ed i lavoratori che hanno subito, anche in via indiretta ed in ragione del loro sesso, una discriminazione:
- nell’accesso al lavoro;
- nell’accesso ai corsi di formazione;
- nello sviluppo di carriera.
Tutte le aziende che vogliono:
- accedere ai finanziamenti previsti dalla L. 125/91;
- costituire il Comitato Aziendale Pari Opportunità;
- presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale in base alla L. 53/2000
- valorizzare la presenza femminile in azienda
Tutti gli enti che vogliono:
- costituire il Comitato aziendale Pari Opportunità;
- presentare il Piano di Azioni Positive in base all’art. 3 del D.Lgs. 196/00;
Principi guida dell'azione della Consigliera di Parità
- Gratuità;
- Tempestività;
- Trasparenza;
- Imparzialità;
- Riservatezza.